La pesca subacquea sportiva o ricreativa in apnea è regolamentata dalla Legge 14 luglio 1965 n° 963[21] e dal D. P. R. 2 ottobre 1968 n° 1639[22]. A queste norme si aggiungono i regolamenti delle aree protette o i provvedimenti delle Capitanerie di Porto, che possono imporre locali limitazioni. In sintesi, la norma nazionale pone comunque le seguenti limitazioni: Art. 128bis: La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l’utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca. Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli o molluschi. Art. 129: L’esercizio della pesca subacquea è vietato: a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti; b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e alle reti da posta; c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti; d) in zone di mare di regolare transito di navi per l’uscita e l’entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo; e) dal tramonto al sorgere del sole. Art. 130: Il subacqueo in immersione ha l’obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione. I mezzi nautici hanno l’obbligo di transitare ad almeno 100 metri da quest’ultima.
La norma persegue evidentemente il fine di tutelare i bagnanti dal tiro di pescatori (eventualità in realtà molto remota) ed i pescatori stessi dall’investimento di natanti in zone particolarmente trafficate. Su questo aspetto tuttavia va osservato che la disposizione che richiede il mantenimento di una distanza di 500 m dalle spiagge frequentate dai bagnanti, se per un verso ricerca un’ampia tutela per il bagnante, per altro verso espone il pescatore subacqueo al possibile investimento di mezzi che procedono veloci a debita distanza dalla costa.
Art. 142: Limitazioni alla cattura di pesci: Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga (così sostituito dall’art. 14, D. P. R 18 marzo 1983 n. 219). La norma stabilisce inoltre misure minime di taglia per le specie ittiche di maggior interesse venatorio e commerciale (le stesse vigenti per la pesca professionale) e sancisce il divieto di raccolta di molluschi non cefalopodi e di crostacei.
Il raccolto della pesca (in gergo “carniere”) non può quindi essere oggetto di commercializzazione. Completamente diversa è la normativa relativa alla pesca professionale in apnea, regolamentata dal Decreto Ministeriale 20 ottobre 1986, praticata non per fini sportivi ma quale lavoro professionale. La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi soltanto in apnea, senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l’utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca o per la raccolta di corallo e molluschi. La pesca con uso di apparecchi ausiliari di respirazione (bombole) è quindi sempre vietata, anche ai pescatori professionali. La norma infatti stabilisce all’Art. 9: “La pesca subacquea professionale, con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, può essere esercitata utilizzando soltanto i coltelli, i retini ed i rastrelli normali.” Pertanto l’impiego di bombole è consentito unicamente per la raccolta, non per la caccia. In altri termini, chi effettua pesca subacquea con bombole, fucili o anche solamente fiocine si macchia di bracconaggio ed è perseguibile a norma di legge.
Per coloro che non hanno velleità agonistiche è nata la FIPIA – Federazione Italiana Pesca in Apnea, che si pone come obiettivo la diffusione di una cultura di rispetto da e verso i pescatori in apnea. Non occupandosi di agonismo e gare, le attività della FIPIA sono volte alla dimostrazione della selettività della pesca in apnea rispetto altre tecniche, alla lotta per la difesa del diritto di praticare la pesca in apnea liberamente, ed alla salvaguardia dell’immagine della disciplina stessa, troppe volte ingiustamente demonizzata.